L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3145 del 05/10/2026 contenente importanti chiarimenti in materia di limiti dimensionali del personale dipendente per le imprese artigiane operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica, unitamente alle istruzioni sull’attribuzione dei relativi Codici di Autorizzazione (CA) e sulla gestione di più matricole contributive in capo al medesimo datore di lavoro.
- Limiti dimensionali per le imprese edili (Codice Autorizzazione “5G”)
In base all’art. 4, comma 1, lett. e) della Legge n. 443/1985 (Legge quadro per l’artigianato), per il mantenimento della qualifica di impresa artigiana nel settore edile, il limite massimo è stabilito in 10 dipendenti, elevabile fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
- Ambito di applicazione: Il limite si applica non solo alle costruzioni in senso stretto, ma anche alle attività di completamento, rifinitura e affini.
- Attribuzione CA “5G”: A tali imprese (comprese quelle classificate con CSC da 4.13.02 a 4.13.08) viene attribuito il Codice di Autorizzazione “5G”.
- Deroga per le imprese di impiantistica (CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08)
L’INPS recepisce i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro (interpello n. 4/2025) riguardo all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile:
- Attività prevalente NON edile: Per le imprese di installazione impianti che non svolgono in via prevalente l’attività nell’ambito della costruzione di edifici, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.
- Nuovi Codici e Limiti: Per tali imprese non si applica il limite dell’edilizia (10/14 dipendenti), bensì quello generale di cui all’art. 4, lett. a) della L. 443/1985 (tramite il CA “5C”).
- Introduzione del CA “4X”: Dal 1° luglio 2026, il codice “4X” identifica l’“Impresa di installazione impianti che non esercita in via prevalente l’attività nell’ambito delle costruzioni edili”. L’abbinamento dei CA “4X” e “5C” consente di applicare i limiti dimensionali generali dell’artigianato.
- Come richiedere la variazione o gestire le nuove iscrizioni
- Per posizioni già esistenti con CA “5G”: A partire dal 23 ottobre 2026, i datori di lavoro impiantisti possono inviare una dichiarazione di responsabilità tramite lo Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana” nel Cassetto Previdenziale del Contribuente (sezione “Contatti”). La variazione potrà decorrere dal 01/07/2026 o da data successiva.
- Per le nuove iscrizioni:
- Procedura automatizzata: Il questionario d’iscrizione per i CSC 4.13.06, 4.13.07 e 4.13.08 è stato integrato con la dichiarazione di responsabilità; la sottoscrizione comporta l’assegnazione automatica dei CA “4X” e “5C”.
- Procedura con Sede INPS: L’assegnazione dei CA “4X” e “5C” richiede la presentazione del modello allegato al messaggio. In assenza di dichiarazione, la sede assegnerà inizialmente il CA “5G”, che potrà essere modificato successivamente dal datore di lavoro tramite Smart Task.
- Pluralità di matricole in capo allo stesso datore di lavoro
In caso di esercizio di attività plurime con apertura di più matricole contributive:
- Unica matricola Artigianato: L’inquadramento nel settore Artigianato può essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla matricola legata all’attività svolta in modo personale e professionale dal titolare (o dalla maggioranza dei soci).
- Riclassificazione: Le eventuali matricole secondarie devono essere classificate nei settori Industria o Terziario. Le sedi INPS provvederanno a riclassificare le posizioni erroneamente inquadrate.
- Calcolo dipendenti: Ai fini della verifica del rispetto dei limiti dimensionali per l’artigianato, si conteggiano solo i dipendenti esposti sulla matricola classificata nel settore Artigianato.